{"id":42,"date":"2007-04-21T15:52:17","date_gmt":"2007-04-21T13:52:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.musikologiamo.it\/?p=42"},"modified":"2007-09-13T16:14:14","modified_gmt":"2007-09-13T14:14:14","slug":"circolare-enpals-comma-188-della-finanziaria-2007","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.musikologiamo.it\/?p=42","title":{"rendered":"Circolare ENPALS comma 188 della finanziaria 2007"},"content":{"rendered":"<p>Musikologiamo \u00e8 sempre stata attenta alle tematica ENPALS,  per ci\u00f2 che riguarda il mondo dello spettacolo, e per ci\u00f2 che riguarda il mondo degli operatori dello spettacolo, i limiti, le difficolt\u00e0\u00a0, gli abusi e soprattutto i&#8221;FURBI&#8221;. Pubblichiamo oggi la circolare riguardante le nuove regole scritte dalla nuova finanaziaria 2007, comma  188, che recita cos\u00ec:<br \/>\nCon la presente circolare  sono illustrate le innovazioni introdotte dal comma 188, art.1, della L. n. 296\/2006, che ha previsto l\u2019esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi nei confronti dell\u2019ENPALS, per le prestazioni lavorative rese nell\u2019ambito di spettacoli musicali finalizzati alla celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche, da giovani fino a diciotto anni, studenti, pensionati e coloro che svolgono una attivit\u00e0\u00a0 lavorativa per la quale sono gi\u00e0\u00a0 tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, a condizione che la retribuzione<br \/>\nannua lorda percepita per tali esibizioni non superi l\u2019importo di 5.000 euro.<br \/>\n1.  Premessa<br \/>\nL\u2019articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 299 del 17 dicembre 2006 dispone che \u201cPer le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attivit\u00e0\u00a0 lavorativa per la quale sono gi\u00e0\u00a0 tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per<br \/>\ntali esibizioni non supera l&#8217;importo di 5.000 euro (\u00e2\u20ac\u00a6)\u201d. La citata previsione legislativa ha introdotto l\u2019esenzione dagli adempimenti previsti<br \/>\ndalla normativa previdenziale del settore dello spettacolo, per una serie di categorie di soggetti che si esibiscono in specifiche tipologie di spettacoli musicali e a condizione che la retribuzione annua lorda, percepita per tali esibizioni, non superi l\u2019importo di 5.000 euro. In considerazione della portata innovativa della norma di cui si tratta, la presente circolare illustra il campo di applicazione della medesima, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, e ne evidenzia i riflessi.<br \/>\n2.  Campo di applicazione<br \/>\n2.1 Profilo soggettivo<br \/>\nIn riferimento al profilo soggettivo, si evidenzia che il legislatore ha operato una<br \/>\nprecisa delimitazione dei soggetti interessati dallo specifico regime di esenzione previsto<br \/>\ndalla norma.  Nel dettaglio, si tratta di:<br \/>\n&#8211; giovani fino a diciotto anni;<br \/>\n&#8211; studenti di scuola media superiore e studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e<br \/>\nquinquennale dell\u2019ordinamento scolastico nazionale;<br \/>\n&#8211; pensionati;<br \/>\n&#8211; coloro che svolgono una attivit\u00e0\u00a0 lavorativa per la quale sono gi\u00e0\u00a0 tenuti al versamento<br \/>\ndei contributi ai fini della previdenza obbligatoria. Giova sottolineare come, con riguardo a quest\u2019ultima tipologia di lavoratori, il<br \/>\nlegislatore abbia inteso identificare coloro che, per i periodi assicurativi coincidenti, sono<br \/>\ngi\u00e0\u00a0 tenuti all\u2019obbligo contributivo ad una gestione pensionistica obbligatoria diversa dal<br \/>\nFondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Nel rispetto della disposizione normativa in esame, che riserva ai soli lavoratori<br \/>\ntassativamente elencati il predetto regime di esenzione, si precisa che, preliminarmente<br \/>\nalla definizione dei relativi impegni contrattuali e, comunque, prima dello svolgimento degli<br \/>\nspettacoli musicali di cui si tratta, i rispettivi datori di lavoro o committenti dovranno<br \/>\naccertare, tramite acquisizione di idonea documentazione, la sussistenza dei requisiti<br \/>\ncomprovanti l\u2019appartenenza dei lavoratori alle citate tipologie di soggetti, con particolare<br \/>\nriguardo a quella degli studenti.<br \/>\n2.2 Profilo oggettivo<br \/>\nI presupposti oggettivi per beneficiare del regime di esenzione contributiva previsto<br \/>\ndalla norma in oggetto riguardano l\u2019ambito di svolgimento della prestazione lavorativa e la<br \/>\nretribuzione annua lorda percepita per tali prestazioni.<br \/>\nIn relazione alla prestazione lavorativa, il legislatore fa riferimento alle esibizioni in una<br \/>\nparticolare tipologia di spettacoli musicali, ossia quelli \u201cdi divertimento o di celebrazione di<br \/>\ntradizioni popolari e folcloristiche\u201d. Poich\u00e8 la finalit\u00e0\u00a0 del divertimento \u00e8, come noto, una delle condizioni connaturate<br \/>\nall\u2019esistenza stessa dello spettacolo in tutte le sue forme, si pu\u00f2 ritenere che l\u2019elemento<br \/>\neffettivamente in grado di connotare e qualificare lo \u201cspettacolo musicale\u201d di cui al comma<br \/>\n188 rimane il riferimento alle \u201ccelebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche\u201d.<br \/>\nOltre al presupposto delle esibizioni in spettacoli musicali strettamente connessi alla<br \/>\ncelebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche, ai fini dell\u2019applicazione del regime in<br \/>\nparola, la norma prevede che il compenso lordo percepito, dai citati soggetti, per le<br \/>\nesibizioni negli spettacoli di cui si tratta, non superi, nel corso dell\u2019anno solare, l\u2019importo di<br \/>\n5.000 euro. Al riguardo, si sottolinea come, ove nel corso dell\u2019anno solare si sia superato il<br \/>\npredetto limite reddituale, i rispettivi datori di lavoro o committenti saranno tenuti ad<br \/>\nassolvere, per la quota di reddito eccedente il limite di 5.000 euro, agli adempimenti<br \/>\ncontributivi ed informativi conformemente alle norme ordinarie.<br \/>\nIn tal caso, si rammenta che i termini di scadenza per la presentazione delle denunce<br \/>\ncontributive e per il versamento dei contributi dovuti, coincidono, rispettivamente, con il<br \/>\ngiorno 25 ed il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si verifica il superamento del<br \/>\nlimite reddituale di 5.000 euro annui. Si ricorda, infine, che,  ove il datore di lavoro o committente non risulti immatricolato<br \/>\npresso l\u2019ENPALS, si dovr\u00e0\u00a0 preliminarmente procedere all\u2019iscrizione presso la sede<br \/>\nENPALS competente per territorio o presso le locali agenzie SIAE, ottenendo il rilascio del<br \/>\nPIN necessario all\u2019identificazione dell\u2019impresa stessa, nell\u2019ambito delle nuove procedure di<br \/>\ndenuncia on line in uso presso l\u2019Ente. Inoltre, laddove uno o pi\u00f9 lavoratori non risultino<br \/>\nessere iscritti a questo Ente, la loro immatricolazione sar\u00e0\u00a0 effettuata, sempre nell\u2019ambito<br \/>\ndelle operazioni di denuncia contributiva, utilizzando le funzionalit\u00e0\u00a0 previste dalle citate<br \/>\nprocedure telematiche.<br \/>\n3.  Esenzione dagli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del D.Lgs.C.P.S. n. 708\/1947<br \/>\nLe esenzioni introdotte dal comma 188, che operano in presenza dei presupposti<br \/>\nsoggettivi e oggettivi sopra enunciati, riguardano sostanzialmente tutti gli obblighi<br \/>\ninformativi e contributivi previsti dalla normativa previdenziale del settore dello spettacolo.<br \/>\nIn particolare, per i soggetti di cui al par. 2.1 \u2013 che si esibiscono in spettacoli musicali<br \/>\nfinalizzati alla celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche, sempre che la retribuzione<br \/>\nannua lorda percepita per tali esibizioni non superi l\u2019importo di 5.000 euro \u2013 i relativi datori<br \/>\ndi lavoro o committenti non sono tenuti all\u2019osservanza degli adempimenti di cui agli articoli<br \/>\n3, 6, 9 e 10 del D.Lgs.C.P.S. n. 708\/1947 e successive modificazioni ed integrazioni. La<br \/>\ndisapplicazione delle norme di cui si tratta, determina, nel dettaglio, le seguenti<br \/>\nconseguenze:<br \/>\n1  viene meno l\u2019obbligo dell\u2019iscrizione all\u2019ENPALS (art.3 , D.Lgs.C.P.S.<br \/>\nn.708\/1947); <\/p>\n<p>1  Art.3, D.Lgs.C.P.S. n. 708\/1947:<br \/>\n\u201cSono obbligatoriamente iscritti all&#8217;Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalit\u00e0\u00a0:<br \/>\nOmissis\u201d (Per l\u2019adeguamento delle categorie di lavoratori obbligatoriamente iscritte all\u2019ENPALS si veda il D.M. 15<br \/>\nmarzo 2005 e le circolari ENPALS numero 7 e 8 del 30 marzo 2006).<br \/>\n2 non vige l\u2019obbligo del possesso del certificato di agibilit\u00e0\u00a0  (art.6 ,<br \/>\nD.Lgs.C.P.S.n.708\/1947);<br \/>\nnon sussiste l\u2019obbligo di presentare all\u2019ENPALS la denuncia dei lavoratori<br \/>\n3 occupati e le relative variazioni (art.9 , D.Lgs.C.P.S.n.708\/1947);<br \/>\nnon si applicano le disposizioni riguardanti il rilascio del certificato di agibilit\u00e0\u00a0<br \/>\n4 (art.10 , D.Lgs.C.P.S.n.708\/1947). <\/p>\n<p>2 Art.6, D.Lgs.C.P.S. n. 708\/1947:<\/p>\n<p>\u201cIl versamento dei contributi \u00e8 effettuato dall&#8217;impresa entro i termini che saranno stabiliti dal Consiglio di<br \/>\namministrazione dell&#8217;Ente.<br \/>\nLe imprese dell&#8217;esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le<br \/>\nmprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far<br \/>\nagire nei locali di propriet\u00e0\u00a0 o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo<br \/>\nappartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell&#8217;articolo 3, che non siano in possesso del certificato<br \/>\ndi agibilit\u00e0\u00a0 previsto dall&#8217;articolo 10. In alternativa il certificato di agibilit\u00e0\u00a0 potr\u00e0\u00a0 essere richiesto dai lavoratori di<br \/>\ncui al numero 23-bis) del primo comma dell&#8217;articolo 3, salvo l&#8217;obbligo di custodia dello stesso che \u00e8 posto a<br \/>\ncarico del committente.<br \/>\nn caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla<br \/>\nsanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.<br \/>\nNel caso in cui non siasi provveduto al pagamento dei contributi nei termini stabiliti o i contributi siano stati<br \/>\nversati in misura inferiore a quella dovuta, l&#8217;impresa:<br \/>\n1) \u00e8 tenuta al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio<br \/>\ncarico quanto per quella eventualmente a carico dell&#8217;iscritto;<br \/>\n2) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1);<br \/>\n3) \u00e8 punita con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni iscritto per il quale \u00e8 stato<br \/>\nomesso o ritardato, in tutto o in parte, il versamento dei contributi.<br \/>\nEntro i trenta giorni dalla richiesta dell&#8217;Ente o, nei casi di elevata contravvenzione, prima dell&#8217;apertura del<br \/>\ndibattimento del giudizio di primo grado o prima dell&#8217;emanazione del decreto penale, l&#8217;impresa pu\u00f2<br \/>\npresentare alla Giunta esecutiva dell&#8217;Ente domanda di composizione amministrativa della vertenza.<br \/>\nQualora l&#8217;istanza sia accolta, in luogo della somma aggiuntiva di cui al precedente n. 2) sono dovuti gli<br \/>\nnteressi di mora nella misura stabilita per l&#8217;interesse legale maggiorato di due punti e sar\u00e0\u00a0 determinata dalla<br \/>\nGiunta esecutiva la somma dell&#8217;ammenda non oltre la misura minima stabilita dal precedente n. 3)\u201d.<br \/>\n3  Art.9, D.Lgs.C.P.S. n. 708\/1947:<br \/>\n\u201cL&#8217;impresa ha l&#8217;obbligo di denunziare all&#8217;Ente le persone da essa occupate, indicando la retribuzione<br \/>\ngiornaliera corrisposta e tutte le altre notizie che saranno richieste dall&#8217;Ente per l&#8217;iscrizione e per<br \/>\n&#8216;accertamento dei contributi.<br \/>\nL&#8217;impresa \u00e8, inoltre, obbligata a notificare all&#8217;Ente ogni variazione nei dati contenuti nella denunzia iniziale.<br \/>\nLe denunzie di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse all&#8217;Ente non oltre cinque giorni dalla<br \/>\nconclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni.<br \/>\nn caso di inosservanza alle disposizioni suddette l&#8217;impresa \u00e8 punita con la sanzione amministrativa da lire<br \/>\n20.000 a lire 100.000 per ogni persona occupata per la quale la denuncia sia stata omessa, ritardata o non<br \/>\neffettuata esattamente.<br \/>\nL&#8217;importo complessivo della sanzione amministrativa non pu\u00f2 superare le lire 2.000.000\u201d.<br \/>\n4  Art.10, D.Lgs.C.P.S. n. 708\/1947:<br \/>\n\u201cL&#8217;Ente rilascer\u00e0\u00a0 all&#8217;impresa un certificato contenente le indicazioni comprese nelle denunzie di cui al<br \/>\nprecedente articolo.<br \/>\nl rilascio del certificato sar\u00e0\u00a0 subordinato all&#8217;adempimento da parte dell&#8217;impresa degli obblighi posti dalla<br \/>\negge a suo carico.<br \/>\nNel caso in cui, all&#8217;atto della richiesta del certificato di agibilit\u00e0\u00a0, l&#8217;impresa risulti inadempiente agli obblighi<br \/>\ncome sopra, e nel caso in cui l&#8217;impresa presenti, per la prima volta, la denuncia di cui all&#8217;art. 9, il rilascio del<br \/>\ncertificato di agibilit\u00e0\u00a0 sar\u00e0\u00a0 subordinato alla presentazione di una garanzia, nella forma e nell&#8217;ammontare che<br \/>\nsaranno determinati dal Comitato esecutivo dell&#8217;ente.<br \/>\nSebbene il comma 188 non contempli espressamente, nell\u2019ambito del regime di<br \/>\nesenzione, il versamento della contribuzione previdenziale (Artt. 4 e 5 del D.Lgs.C.P.S. n.<br \/>\n708\/1947), appare evidente come ci\u00f2 risulti una diretta conseguenza della disapplicazione<br \/>\ndelle disposizioni sopra elencate.<br \/>\nSi sottolinea, infine, che l\u2019esenzione introdotta dalla disposizione normativa in<br \/>\ntrattazione, attiene, come sopra specificato, agli adempimenti ex artt. 3, 6, 9 e 10 del<br \/>\nD.Lgs.C.P.S. n. 708\/1947. Pertanto, permangono  &#8211; ove previsti &#8211; tutti gli altri obblighi di<br \/>\nlegge riguardanti le norme in materia di sicurezza sociale: gli adempimenti inerenti la tutela<br \/>\ndel lavoro minorile; l\u2019assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la sicurezza; il<br \/>\nversamento della contribuzione assistenziale all\u2019Inps (DS, SSN, etc.). <\/p>\n<p>Il Direttore Generale<br \/>\n(Massimo Antichi) <\/p>\n<p><strong>Lascio a voi, che leggete, libera interpretazione in merito a quanto scritto sopra, vorrei, inoltre, tramite mail, che inviaste commenti o pensieri, riflettete gente, riflettete!!!!!!!! buona lettura.<\/strong><\/p>\n<p>Antonio Sacco (musikologiamo@tiscalinet.it)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Musikologiamo \u00e8 sempre stata attenta alle tematica ENPALS, per ci\u00f2 che riguarda il mondo dello&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-42","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news"],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.musikologiamo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/42","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.musikologiamo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.musikologiamo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.musikologiamo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.musikologiamo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=42"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.musikologiamo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/42\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.musikologiamo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=42"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.musikologiamo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=42"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.musikologiamo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=42"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}